Art. 3.
(Modalità di accreditamento delle strutture di psicoterapia e dei professionisti privati).

      1. Possono accedere all'accreditamento per tutte le attività di cui alla presente legge tranne che per quelle di cui al comma 2 del presente articolo:

          a) le strutture private che si configurano come centro di psicoterapia, in cui operano professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b);

          b) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

              1) iscrizione all'Ordine degli psicologi o all'Ordine dei chirurghi e degli odontoiatri;

              2) annotazione, negli albi professionali degli psicologi e dei medici chirurghi, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni;

              3) assenza di rapporti di lavoro con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

              4) esperienza certificata di almeno cinque anni nell'attività di psicoterapia.

      2. Possono accedere all'accreditamento per le valutazioni ed i trattamenti di minori maltrattati o abusati nonché di soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare, quali anoressia, bulimia e obesità, e delle loro famiglie:

          a) le strutture pubbliche e private in cui operano professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) e che sono in grado di documentare di svolgere, nell'ambito della regione o della provincia autonoma in cui hanno sede, una adeguata attività professionale nel settore specifico del trattamento dei minori;

          b) i professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma

 

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1 che abbiano ricevuto una adeguata formazione professionale nell'ambito delle strutture di cui alla lettera a) del presente comma.

      3. I centri di psicoterapia e i singoli professionisti di cui ai commi 1 e 2 per accedere all'accreditamento debbono documentare il ricorso alla supervisione clinica, effettuata da didatti delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca. I professionisti accreditati ai sensi del presente articolo si devono, inoltre, attenere alle disposizioni vigenti in materia di educazione continua in medicina.